[1]Proprieta' delle opere

[2]Le opere costitutive della sezione transfrontaliera diventano proprieta' del Promotore pubblico fatte salve le stipulazioni particolari e temporanee dei contratti conclusi da quest'ultimo per la realizzazione e l'esercizio delle suddette opere.

[3]All'estinzione del Promotore pubblico, le opere di sua proprieta' diventano di proprieta' dello Stato sul cui territorio sono situate. Un accordo tra le Parti disciplina le conseguenze di questa scomparsa.

Testo vigente dal 7 maggio 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-04-23;71~accordo-art11 · fonte su Normattiva