[1]Ruolo del Promotore pubblico
[2]6.1 Il Promotore pubblico e' un ente aggiudicatore ai sensi della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004, istituito dalle Parti in conformita' ai principi definiti dall'articolo 3 del presente Accordo.
[3]Esso e' l'unico responsabile della conclusione e del monitoraggio dell'esecuzione dei contratti, richiesti dalla progettazione, dalla realizzazione e dall'esercizio della sezione transfrontaliera dell'opera.
[4]Esso assicura la direzione strategica e operativa del progetto ed e' responsabile del suo buon fine nei confronti delle Parti e dell'Unione europea.
[5]Esso e' altresi' competente ad effettuare qualsiasi operazione in grado di facilitare o completare la realizzazione delle missioni sopra elencate.
[6]La sede del Promotore pubblico e' fissata a Chambery (Francia), dove sara' allocata almeno la meta' del personale, mentre la Direzione operativa e' fissata a Torino (Italia).
[7]6.2. Il Promotore pubblico ha la qualifica di gestore dell'infrastruttura della sezione transfrontaliera ai sensi della direttiva 2001/14/CE e potra' delegare tutte o alcune delle missioni che gli sono affidate in tale qualita', concludendo accordi con altri gestori di infrastrutture dei due Stati.
[8]Nell'ipotesi in cui il Promotore pubblico decidesse di procedere a tale delega dalla messa in servizio dell'opera, tale decisione dovrebbe essere presa almeno 2 anni prima della messa in servizio.
[9]6.3. Lo statuto e il regolamento interno del Promotore pubblico recepiscono le disposizioni del presente Accordo per consentire la sua attuazione.
[10]Il Promotore pubblico e' responsabile, nei confronti delle Parti del presente Accordo, del rispetto delle direttive applicabili al progetto.
[11]6.4 La composizione del Consiglio di amministrazione del Promotore pubblico e' paritaria tra i due Stati. Il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo e Finanziario sono nominati dalla Parte italiana. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Presidente della Commissione dei contratti e il Presidente del Servizio permanente di controllo sono nominati dalla Parte francese. Il direttore generale e' assistito da un direttore giuridico che e' nominato dalla Parte francese.
[12]E' membro del Consiglio di Amministrazione un rappresentante della Commissione europea, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
[13]Dei rappresentanti della Regione Rodano-Alpi (Francia) e della Regione Piemonte (Italia) possono assistere, alle condizioni previste dallo statuto del Promotore pubblico, alle riunioni del CdA in qualita' di osservatori senza diritto di voto.
[14]Il Direttore Generale viene nominato dalla Parte italiana tra i consiglieri di amministrazione. Allo stesso saranno delegate tutte le responsabilita' operative della societa' ivi comprese: la definizione dell'organigramma societario, delle risorse umane, del bilancio e dell'attivita' finanziaria.
[15]Tutti gli effettivi saranno scelti esclusivamente sulla base delle competenze dei candidati.
[16]La durata del mandato del Presidente e del Direttore Generale e' di 6 anni. Tali mandati sono rinnovabili.
[17]6.5 A prescindere da qualsiasi disposizione contraria, incompatibile o piu' restrittiva rispetto alla legislazione nazionale applicabile al Promotore pubblico:
[18]- il Promotore pubblico puo' concludere tutti i tipi di contratto per la realizzazione della sua missione, se sono consentiti dalla direttiva 2004/17/CE e rispettano i principi, gli obiettivi e le disposizioni da essa contemplati;
[19]- per l'aggiudicazione di tali contratti il Promotore pubblico rispetta i principi di liberta' di accesso alla commessa pubblica, di parita' di trattamento dei candidati e di trasparenza delle procedure e applica tutti i principi menzionati nell'articolo 7.1 del presente Accordo, nonche' gli obiettivi e le norme imposti dalla direttiva 89/665/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti di forniture e di lavori, modificata segnatamente dalla direttiva 2007/66/CE.
[20]Per quanto concerne le condizioni di aggiudicazione e di esecuzione dei contratti relativi ai lavori, alle forniture e ai servizi necessari alla realizzazione delle proprie missioni legate alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio della sezione transfrontaliera dell'opera, il Promotore pubblico e' tenuto all'osservanza della Costituzione francese oltre che dei regolamenti e delle direttive comunitarie, con specifico riferimento alla direttiva 2004/17/CE. Sulla base della supremazia della normativa comunitaria si disapplicano le norme di diritto nazionale nei casi in cui quest'ultimo si rilevasse contrario, incompatibile o piu' restrittivo rispetto alla direttiva indicata. Il Promotore pubblico puo' mettere in atto le procedure di diritto nazionale che ritiene adeguate, a condizione che siano strettamente compatibili con il diritto comunitario.
[21]Le direttive comunitarie menzionate dal presente Accordo riguardano anche le direttive successive aventi il medesimo oggetto.
[22]Per quanto riguarda le misure di accompagnamento dei cantieri, il Promotore pubblico applica, per la parte francese la "Demarche Grand Chantier" e per la parte italiana la legge della Regione Piemonte "Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri-Sviluppo-Territorio", per quanto compatibili con il presente Accordo.
Testo vigente dal 7 maggio 2014
