PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione sara' eliminata nel modo seguente: se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Messico, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di' tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Messico, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzionale in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 2. Per quanto concerne il Messico, la doppia imposizione sara' eliminata nel modo seguente:
- a)i residenti del Messico potranno imputare sull'imposta sul reddito da essi dovuta, l'imposta sul reddito pagata in Italia per un ammontare non superiore all'imposta pagabile in Messico sullo stesso elemento di reddito;
- b)alle condizioni previste dalla legislazione messicana, le societa' residenti del Messico potranno imputare sull'imposta sul reddito da esse dovuta in relazione ai dividendi ricevuti, l'imposta sul reddito pagata in Italia per gli utili con i quali la societa' residente dell'Italia ha corrisposto i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo, si presume che sia stata pagata un'imposta del 15 per cento sui dividendi distribuiti da societa' residenti in Messico, sempre che gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi provengano principalmente da attivita' economiche svolte in Messico.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
