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Salvo quanto disposto negli articoli da 6 a 11 del codice penale, e' punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia:

  • a)il cittadino che commette all'estero il reato previsto dall'articolo 3;
  • b)lo straniero che commette all'estero il reato previsto dall'articolo 3 al fine di costringere un organo dello Stato a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene;
  • c)lo straniero che commette all'estero il reato previsto dall'articolo 3, quando si trovi sul territorio dello Stato e non ne sia disposta l'estradizione.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1985 al 6 aprile 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;718~art4 · fonte su Normattiva