1. I reati di cui all'articolo 1 saranno considerati inclusi come reati soggetti ad estradizione in ogni trattato di estradizione concluso tra gli Stati parti. Gli Stati parti si impegneranno ad includere detti reati come reati soggetti ad estradizione in ogni trattato di estradizione che concluderanno tra loro. 2. Se uno Stato parte, che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato, riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato parte con il quale non e' vincolato da un trattato di estradizione, lo Stato richiesto ha la facolta' di considerare la presente Convenzione come base giuridica per l'estradizione per quanto riguarda i reati previsti dall'articolo 1. L'estradizione sara' subordinata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto. 3. Gli Stati parti che non subordinano l'estradizione alla esistenza di un trattato considereranno i reati di cui all'articolo 1 come reati soggetti ad estradizione tra loro alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto. 4. Ai fini dell'estradizione, i reati, di cui all'articolo 1, verranno considerati tra gli Stati parti come se fossero stati commessi non solo nel luogo della loro perpetrazione, ma anche sul territorio degli Stati che devono stabilire la loro giurisdizione in virtu' del paragrafo 1 dell'articolo 5.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;718~convenzione-art10 · fonte su Normattiva