1. Gli Stati parti si presteranno l'un l'altro la massima assistenza giudiziaria su qualunque procedimento penale relativo ai reati previsti dall'articolo 1 e si scambieranno ogni elemento di prova a loro disposizione necessario al procedimento. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicheranno gli obblighi relativi alla reciproca assistenza giudiziaria contemplati da ogni altro trattato.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-11-26;718~convenzione-art11 · fonte su Normattiva