Art. 11 (Convenzione)
1. Gli Stati parti si presteranno l'un l'altro la massima assistenza giudiziaria su qualunque procedimento penale relativo ai reati previsti dall'articolo 1 e si scambieranno ogni elemento di prova a loro disposizione necessario al procedimento. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicheranno gli obblighi relativi alla reciproca assistenza giudiziaria contemplati da ogni altro trattato.
Testo vigente dal 12 dicembre 1985
