Le merci per le quali non e' ammesso l'ingresso nella Zona cosi' come le attivita' di trasformazione delle quali non e' permesso l'esercizio nella Zona stessa, saranno indicate dalla Commissione mista italo-jugoslava menzionata all'articolo 1 del presente Protocollo. Il Comitato misto citato all'articolo 7 potra' tuttavia autorizzare deroghe a questa disposizione dopo aver ottenuto il parere favorevole delle autorita' competenti dei due Paesi.

Testo vigente dal 21 marzo 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-14;73~allegato-protocollo-art3 · fonte su Normattiva