Le merci in relazione alle quali e' previsto per l'ingresso nella Zona un controllo doganale e fiscale permanente, qualora siano destinate ad essere esportate nella Comunita' Economica Europea o nella Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, saranno sottoposte rispettivamente alle disposizioni doganali dei "Punti franchi di Trieste" ovvero a quelle in vigore nella Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia in materia di circolazione, stoccaggio, manipolazione e trasformazione delle merci; fra queste sono comprese anche le disposizioni italiane o jugoslave sul controllo e la repressione delle infrazioni. Le merci per le quali non e' richiesto il controllo doganale e fiscale permanente al momento del loro ingresso nella Zona, perche' destinate a Paesi diversi dalla Comunita' Economica Europea o dalla Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia, saranno sottoposte alle disposizioni doganali dello Stato sul territorio del quale e' situato lo stabilimento cui sono destinate. Per cio' che attiene alla repressione delle attivita' illegali, del contrabbando e di ogni altro reato, ciascun Paese applichera' le sue proprie leggi nella parte della Zona che si trova nel proprio territorio. Le competenti Autorita' delle due Parti collaboreranno tra loro per attuare tale repressione.

Testo vigente dal 21 marzo 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-14;73~allegato-protocollo-art4 · fonte su Normattiva