I diritti reali sui beni immobili situati nella Zona saranno retti dalla legislazione dello Stato sul territorio del quale sono situati gli immobili stessi. I diritti sui beni mobili sono sottoposti alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa da cui dipende lo stabilimento.

Testo vigente dal 21 marzo 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-14;73~allegato-protocollo-art6 · fonte su Normattiva