Art. 6 (Allegato - Protocollo)
I diritti reali sui beni immobili situati nella Zona saranno retti dalla legislazione dello Stato sul territorio del quale sono situati gli immobili stessi. I diritti sui beni mobili sono sottoposti alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa da cui dipende lo stabilimento.
Testo vigente dal 21 marzo 1977
