Art. 1 (Trattato)
TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI BULGARIA La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria, desiderose di sottolineare l'amicizia che unisce i due paesi e i due popoli e di rafforzare la loro cooperazione nei campi politico, economico e culturale, nell'intento di contribuire allo stabilimento di un ordine internazionale basato sul diritto, sulla pace, sulla democrazia, sulla liberta' e sul pieno rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, consapevoli dell'importanza dei mutamenti di natura politica ed istituzionale verificatisi in Europa, guidate dal proposito di rendere irreversibile il superamento della divisione del vecchio continente e di favorire la convergenza sui valori della giustizia, del pluralismo e dell'economia di mercato, intenzionate a collaborare per assicurare una maggiore sicurezza e stabilita' in Europa, decise a rispettare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e soprattutto dalla Carta delle Nazioni Unite, conscie del fondamentale rilievo rivestito dall'Atto Finale di Helsinki, dalla Carta di Parigi per una nuova Europa e dagli altri documenti della CSCE e ribadendo gli impegni con essi assunti, desiderando sviluppare le relazioni tra la Repubblica di Bulgaria e le Comunita' Europee e tenendo conto dell'auspicio bulgaro di una futura adesione della Repubblica di Bulgaria alle Comunita' Europee e al Consiglio d'Europa, determinate a rafforzare i reciproci rapporti di intesa, collaborazione e buon vicinato, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria si impegnano a sviluppare le loro relazioni sulla base dei principi di sovranita', parita' di diritti, comprensione e rispetto reciproci. A tal fine le due Parti stipuleranno, quando occorra, accordi per tradurre in pratica le disposizioni del presente Trattato.
Testo vigente dal 18 marzo 1995
