[1]ED ATLETI

[2]1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di atleta, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Qualora il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da un atleta in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo atleta medesimi, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15 della presente Convenzione. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attivita' esercitate in uno Stato contraente da un artista di spettacolo o da uno sportivo se il soggiorno in detto Stato e' interamente o prevalentemente finanziato per mezzo di fondi pubblici dell'altro Stato contraente, o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale. In tal caso, il reddito e' imponibile soltanto nello Stato contraente di cui e' residente l'artista di spettacolo o lo sportivo.

Testo vigente dal 15 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;73~convenzione-art17 · fonte su Normattiva