[1]DI MISSIONI DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI
[2]1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Testo vigente dal 15 aprile 2008
