II presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti contraenti si saranno ufficialmente comunicate la conclusione delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni. II presente Accordo avra' durata illimitata, ma potra' essere denunciato da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento per via diplomatica e la denuncia avra' effetto trascorsi sei mesi dalla relativa notifica alla controparte.

Testo vigente dal 23 giugno 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;73~accordo-art13 · fonte su Normattiva