[1]Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste a tal fine. Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso potra' essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. Tale denuncia non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'accordo salvo che entrambe le Parti decidano diversamente. Il presente Accordo potra' essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche cosi' concordate entreranno in vigore secondo le procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 2 maggio 2007 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[2]p. Il Governo della Repubblica Italiana p. Il Governo della Repubblica di Panama

Testo vigente dal 7 luglio 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-06-14;99~accordo-art21 · fonte su Normattiva