Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia, e l'Iran, concluso a Roma il 29 novembre 1958
Art. 8 (Accordo)
Ciascuna delle Alte Parti Contraenti consentira' che nei propri istituti gli studenti dell'altro Paese effettuino i loro studi letterari, artistici, scientifici e tecnici in conformita' alle leggi e ai regolamenti in vigore.
Testo vigente dal 14 agosto 1961
