Art. 7 (Accordo)
Le Alte Parti Contraenti esaminineranno le condizioni e le modalita' necessarie per giungere alla conclusione di un Accordo sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio sia al livello universitario che al livello dell'insegnamento medio, tenendo conto delle disposizioni che in ciascuno dei due Paesi regolano tale materia.
Testo vigente dal 14 agosto 1961
