Dopo il pagamento di cui all'articolo 1 il Governo del Regno dei Paesi Bassi non presentera' al Governo della Repubblica italiana e non appoggera' in alcun modo nessuna ulteriore domanda di indennizzo fondata sull'articolo 75, sull'articolo 76, secondo paragrafo, e sull'articolo 78 del trattato e sulle disposizioni dell'accordo, oppure fondata sui precedenti citati nell'articolo 2 del presente accordo.
Testo vigente dal 22 marzo 1977
