Dopo il pagamento di cui all'articolo 1 il Governo del Regno dei Paesi Bassi non presentera' al Governo della Repubblica italiana e non appoggera' in alcun modo nessuna ulteriore domanda di indennizzo fondata sull'articolo 75, sull'articolo 76, secondo paragrafo, e sull'articolo 78 del trattato e sulle disposizioni dell'accordo, oppure fondata sui precedenti citati nell'articolo 2 del presente accordo.

Testo vigente dal 22 marzo 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-02-23;74~art3 · fonte su Normattiva