Le domande di indennizzo, soddisfatte mediante il pagamento di cui all'articolo 1 del presente accordo, sono quelle presentate al Governo italiano dal Governo del Regno dei Paesi Bassi per conto e nell'interesse di persone fisiche e giuridiche olandesi, in relazione ai carichi che durante la seconda guerra mondiale furono bloccati in porti degli antichi possedimenti italiani in Africa e che successivamente andarono perduti per effetto della guerra e in relazione ai carichi che all'inizio della guerra si trovavano a bordo delle navi italiane "Anfora" e "Fusyama" e che andarono egualmente perduti.

Testo vigente dal 22 marzo 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-02-23;74~art2 · fonte su Normattiva