[1]CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[2]E

[3]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

[4]Il Governo della Repubblica italiana e Governo della Repubblica di Belarus, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

[5]Articolo 1 SOGGETTI

[6]La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.

Testo vigente dal 23 giugno 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;74~art1 · fonte su Normattiva