[1]CONVENZIONE

[2]TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'UCRAINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

[3]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Ucraina, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

[4]Hanno convenuto quanto segue:

[5]Articolo 1 SOGGETTI

[6]La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Testo vigente dal 7 agosto 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;169~art1 · fonte su Normattiva