[1]GENERALI

[2]1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana; (b) il temine "Belarus" designa la Repubblica di Belarus e, quando e' usato in senso geografico, designa il territorio sul quale la Repubblica di Belarus ha piena sovranita' ed esercita i propri diritti ai sensi della legislazione bielorussa ed in conformita' del diritto internazionale; (c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Belarus; (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' ed ogni altra associazione di persone; (e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente; (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un'impresa residente di uno degli Stati Contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato Contraente. (h) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato Contraente; (ii) le persone giuridiche, le societa' di persone e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato Contraente; (i) l'espressione "autorita' competente" designa: (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze. (ii) per quanto concerne la Belarus, il Ministero delle Imposte e dei Dazi o un suo rappresentante autorizzato. 2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato Contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Testo vigente dal 23 giugno 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;74~art3 · fonte su Normattiva