Art. 27 (Accordo di cooperazione)
[1]in vigore
[2]1. Il presente accordo e' approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure interne. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima notifica di approvazione. 2. In deroga al paragrafo 1, la Svizzera e l'Unione europea convengono, per quanto concerne gli aspetti del presente accordo che rientrano nella competenza dell'Unione europea, di applicarlo a titolo provvisorio dal primo giorno del mese successivo alla data della seconda notifica di conferma dell'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Durante l'applicazione provvisoria del presente accordo il comitato misto di cui all'articolo 20 si compone di rappresentanti della Svizzera e dell'Unione europea. 3. Il presente accordo e' concluso per un periodo indeterminato. 4. Il presente accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Testo vigente dal 26 maggio 2021
