1. L'Unione europea o la Svizzera possono denunciare il presente accordo notificando tale decisione all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo il ricevimento di tale notifica. 2. La cessazione del presente accordo non pregiudica la validita' o la durata di eventuali disposizioni convenute in base ad esso, ne' gli eventuali diritti ed obblighi specifici che ne sono derivati in materia di proprieta' intellettuale. 3. In caso di denuncia del presente accordo, il comitato misto formula una proposta che consenta alle parti di risolvere le questioni in sospeso, comprese quelle relative alle conseguenze finanziarie, tenendo conto del principio del pro rata temporis.

Testo vigente dal 26 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-29;74~accordo-di-cooperazione-art26 · fonte su Normattiva