[1]CONVENZIONE
[2]CONCERNENTE LA COMPETENZA DELLE AUTORITA' E LA LEGGE APPLICABILE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI MINORI
[3]Gli Stati firmatari della presente Convenzione, Desiderando stabilire delle disposizioni comuni concernenti la competenza delle autorita' e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, Hanno deciso di concludere una Convenzione a tal fine e hanno concordato le disposizioni seguenti:
[4]Articolo 1.
[5]Le autorita', sia giudiziarie che amministrative, dello Stato di residenza abituale di un minore sono competenti, salve le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, terzo capoverso, della presente Convenzione, ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.
Testo vigente dal 12 novembre 1980
