[1]CONVENZIONE

[2]CONCERNENTE LA COMPETENZA DELLE AUTORITA' E LA LEGGE APPLICABILE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI MINORI

[3]Gli Stati firmatari della presente Convenzione, Desiderando stabilire delle disposizioni comuni concernenti la competenza delle autorita' e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, Hanno deciso di concludere una Convenzione a tal fine e hanno concordato le disposizioni seguenti:

[4]Articolo 1.

[5]Le autorita', sia giudiziarie che amministrative, dello Stato di residenza abituale di un minore sono competenti, salve le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, terzo capoverso, della presente Convenzione, ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;742~art1 · fonte su Normattiva