Le autorita' competenti ai sensi dell'articolo 1 adottano le misure previste dalla loro, legislazione interna. Tale legislazione stabilisce le condizioni di istituzione, modifica e cessazione di dette misure. Essa regola egualmente i loro fini sia per quel che concerne i rapporti fra il minore e le persone o istituzioni che lo hanno a carico, sia nei confronti dei terzi.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;742~art2 · fonte su Normattiva