Le autorita' competenti ai sensi dell'articolo 1 adottano le misure previste dalla loro, legislazione interna. Tale legislazione stabilisce le condizioni di istituzione, modifica e cessazione di dette misure. Essa regola egualmente i loro fini sia per quel che concerne i rapporti fra il minore e le persone o istituzioni che lo hanno a carico, sia nei confronti dei terzi.
Testo vigente dal 12 novembre 1980
