Ogni Stato contraente puo', in qualsiasi momento, notificare al Governo della Confederazione Svizzera che il presente Accordo e' applicabile a tutti o a parte dei territori per i quali esso provvede alle relazioni internazionali. Il Governo della Confederazione Svizzera ne informa tutti gli Stati contraenti e l'Accordo si applica ugualmente ai territori, indicati nella notificazione, un mese dopo l'invio della comunicazione fatta dal Governo della Confederazione Svizzera agli Stati contraenti, a meno che una data successiva non sia stata indicata nella notificazione.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~art27 · fonte su Normattiva