1. Ogni Stato contraente ha la facolta' di denunciare il presente Accordo a suo nome e a nome di tutti o di parte dei territori, oggetto della notificazione prevista dall'articolo 27, mediante una notificazione diretta al Governo della Confederazione Svizzera. Questa denuncia produce i suoi effetti un anno dopo il ricevimento della notificazione da parte del Governo della Confederazione Svizzera. 2. La denuncia del presente Accordo da parte di uno Stato contraente non lo esime dalle obbligazioni che esso ha contratto riguardo ai disegni o modelli oggetto della registrazione internazionale prima della data in cui la denuncia diviene effettiva.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~art28 · fonte su Normattiva