[1]REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO DELL'AJA PER IL DEPOSITO INTERNAZIONALE DEI DISEGNI O MODELLI INDUSTRIALI DEL 6 NOVEMBRE 1925, EMENDATO A LONDRA IL 2 GIUGNO 1934 E ALL'AJA IL 28 NOVEMBRE 1960
[2]Articolo 1
[3]1. La domanda di cui all'articolo 5 dell'Accordo deve essere redatta nelle lingue francese od inglese e presentata in tre esemplari sui formulari distribuiti dall'Ufficio internazionale. 2. La domanda deve contenere:
- a)il cognome e nome o la denominazione commerciale, nonche' l'indirizzo del depositante; ove esista un mandatario, il cognome e l'indirizzo di quest'ultimo; ove venga fatta menzione di piu' di un indirizzo, quello al quale l'Ufficio internazionale e' tenuto ad inviare ogni comunicazione;
- b)l'indicazione dello Stato contraente nel quale il depositante possiede uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e concreto o, ove egli possieda tali stabilimenti in piu' Stati contraenti, l'indicazione dello Stato contraente che il depositante designa come Stato d'origine del deposito internazionale; ove egli non possieda un tale stabilimento in uno Stato contraente, l'indicazione dello Stato contraente nel quale e' domiciliato; ove non sia domiciliato in uno Stato contraente, l'indicazione dello Stato contraente di cui e' cittadino;
- c)l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti nei quali il disegno od il modello e' destinato ad essere incorporato;
- d)l'enumerazione dei documenti ed eventualmente degli esemplari o bozzetti allegati alla domanda nonche' l'indicazione dell'ammontare delle tasse fatte pervenire all'Ufficio internazionale;
- e)la lista degli Stati contraenti nei quali il depositante chiede che il deposito internazionale produca i suoi effetti;
- f)se il depositante desidera rivendicare la priorita' di cui all'articolo 9 dell'Accordo, l'indicazione della data, dello Stato e del numero del deposito che da' luogo al diritto di priorita';
- g)la firma del depositante o del suo mandatario. 3. La domanda puo' inoltre contenere:
- a)una breve descrizione di elementi caratteristici del disegno o modello, ivi compresi i colori; tale descrizione non puo' superare le cento parole;
- b)una dichiarazione che indichi il nome del vero creatore del disegno o modello;
- c)una richiesta di pubblicazione a colori;
- d)una richiesta di aggiornamento della pubblicazione in base al comma 4, lettera a) dell'articolo 6 dell'Accordo. 4. Possono essere allegati alla domanda:
- a)dei documenti giustificativi a sostegno di una rivendicazione di priorita';
- b)degli esemplari o bozzetti dell'oggetto nel quale detto disegno o modello e' incorporato; tali esemplari o bozzetti non devono superare i 30 centimetri (12 pollici) in ciascuna delle loro dimensioni; sono tuttavia esclusi gli oggetti fatti di sostanze deteriorabili o pericolose.
Testo vigente dal 12 novembre 1980
