1. Non appena l'Ufficio internazionale ha ricevuto la domanda in debita forma, le tasse esigibili con la domanda e la fotografia o le fotografie o altre rappresentazioni grafiche del disegno o modello, devono essere apposte la data del deposito internazionale ed il numero del deposito stesso ed inoltre il sigillo dell'Ufficio internazionale deve essere apposto su ciascuno dei tre esemplari della domanda e su ciascuna delle fotografie. Ogni esemplare della domanda deve essere firmato dal Direttore dell'Ufficio internazionale o dal rappresentante che egli ha designato a tale scopo. Uno degli esemplari, che costituisce l'atto ufficiale di registrazione, viene inserito nel Registro; il secondo esemplare, che costituisce il certificato di registrazione, deve essere rispedito al depositante; il terzo esemplare deve essere inviato per comunicazione, dall'Ufficio internazionale, ad ogni Amministrazione nazionale che ne faccia richiesta. 2. Le decisioni di rifiuto di cui all'articolo 8 dell'Accordo, i rinnovi, i cambiamenti riguardanti la proprieta' di un disegno o modello, i cambiamenti di nome o di indirizzo del titolare di un deposito o del suo mandatario, le dichiarazioni di rinuncia, i ritiri effettuati in applicazione delle disposizioni del comma 4, lettera b) dell'articolo 6 dell'Accordo nonche' le cancellazioni che si sono effettuate in base alle disposizioni del comma 4, lettera c) dell'articolo 6 dell'Accordo, devono essere registrate e pubblicate dall'Ufficio internazionale.
Testo vigente dal 12 novembre 1980
