[1]CONVENZIONE
[2]TRA L'ITALIA E IL LUSSEMBURGO
[3]INTESA AD EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA D'IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO ED A PREVENIRE LA FRODE E L'EVASIONE FISCALI.
[4]Il Presidente della Repubblica italiana e Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo desiderosi di concludere una Convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscali hanno convenuto le seguenti disposizioni:
[5]Art. 1 Soggetti
[6]La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Testo vigente dal 14 ottobre 1982
