[1]CONVENZIONE

[2]TRA L'ITALIA E IL LUSSEMBURGO

[3]INTESA AD EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA D'IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO ED A PREVENIRE LA FRODE E L'EVASIONE FISCALI.

[4]Il Presidente della Repubblica italiana e Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo desiderosi di concludere una Convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscali hanno convenuto le seguenti disposizioni:

[5]Art. 1 Soggetti

[6]La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Testo vigente dal 14 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;747~art1 · fonte su Normattiva