[1]pubbliche
[2]1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo Ente locale a una persona fisica, in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od Ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
- b)Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e il beneficiario della remunerazione sia un residente di questo Stato che:
- i)abbia la nazionalita' di detto Stato senza avere la nazionalita' dello Stato dal quale provengono le remunerazioni, o
- ii)non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo Ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o Ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
- b)Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalita' senza avere la nazionalita' dello Stato dal quale provengono le pensioni. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica e amministrativa o da un suo Ente locale.
Testo vigente dal 14 ottobre 1982
