Le remunerazioni di un professore o di un altro membro del personale insegnante il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente, e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di insegnarvi o di effettuare ricerche scientifiche, per un periodo non superiore a due anni, in una universita' od altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica non avente fini di lucro, sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente a condizione che le remunerazioni provengano da fonti situate fuori del primo Stato.

Testo vigente dal 14 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;747~art20 · fonte su Normattiva