Ratifica ed esecuzione degli atti

Art. 16 (All. 1C - Accordo)

conferiti 1. Il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio e' stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione. I diritti di cui sopra non pregiudicano eventuali diritti anteriori, ne' compromettono la facolta' dei Membri di concedere diritti di base all'uso. 2. L'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai servizi. Nel determinare la rinomanza di un marchio, i Membri tengono conto della notorieta' del marchio presso il pubblico interessato, ivi compresa la notorieta' nel Membro in questione conseguente alla promozione del marchio. 3. L'articolo 16 bis della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai prodotti o servizi non affini a quelli per i quali un marchio e' stato registrato, purche' l'uso di tale marchio in relazione a detti prodotti o servizi indichi un nesso tra i medesimi prodotti o servizi e il titolare del marchio registrato e purche' esista il rischio che tale uso possa pregiudicare gli interessi del titolare del marchio registrato.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art16 · fonte su Normattiva