Ratifica ed esecuzione degli atti

Art. 37 (All. 1C - Accordo)

che non richiedono il consenso del titolare 1. In deroga all'articolo 36, i Membri non considerano illegale l'esecuzione degli atti di cui al medesimo articolo in relazione ad un prodotto a semiconduttori che incorpori una topografia riprodotta illegalmente o ad un articolo che incorpori un siffatto prodotto, se la persona che esegue o fa eseguire gli atti suddetti al momento di acquistare il prodotto a semiconduttori o l'articolo in cui esso e' incorporato non sapeva e non aveva una ragione valida per sapere che il prodotto in questione conteneva una topografia riprodotta illegalmente. I Membri dispongono che tale persona, una volta adeguatamente avvisata che la topografia e' stata riprodotta illegalmente, puo' eseguire gli atti suddetti in relazione alle scorte o alla merce ordinata prima di ricevere l'informazione, ma e' tenuta a corrispondere al titolare una somma equivalente ad un'equa royalty, quale sarebbe pagabile in virtu' di una licenza negoziata liberamente per la medesima topografia. 2. Le condizioni di cui all'articolo 31, lettere da a) a k) si applicano, mutatis mutandis, nel caso di una licenza non volontaria su una topografia o sul suo uso da parte o per la pubblica amministrazione senza il consenso del titolare.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art37 · fonte su Normattiva