provvisoria Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, e degli articoli 8 e 9 si applicano per un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. Al piu' tardi 180 giorni prima del termine di tale periodo, il Comitato procede all'esame del funzionamento delle disposizioni di cui sopra, al fine di stabilire se prorogarne l'applicazione, nella stesura attuale o in forma modificata, per un ulteriore periodo.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~art31 · fonte su Normattiva