Ratifica ed esecuzione degli atti

Art. 42 (All. 1C - Accordo)

leali ed eque I Membri assicurano ai titolari di diritti 11 la possibilita' di ricorrere a procedimenti giudiziari civili per la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale contemplati dal presente Accordo. I convenuti hanno diritto ad un avviso scritto tempestivo e contenente sufficienti dati, ivi compreso il fondamento delle affermazioni. Le parti possono essere rappresentare da avvocati indipendenti e le pro- cedure non impongono condizioni eccessivamente gravose riguardo a comparizioni personali obbligatorie. Tutte le parti dei procedimenti in questione sono debitamente autorizzate a provare la validita' delle loro affermazioni e a presentare tutti gli elementi di prova pertinenti. La procedura prevede un modo per identificare e proteggere le informazioni riservate, a meno che cio' non sia contrario ai vigenti obblighi costituzionali.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art42 · fonte su Normattiva