1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'Allegato VII, le Parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, corrispondente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti. 2. L'attuazione del presente articolo e dell'Allegato VII e' periodicamente esaminata dalle Parti. In caso di difficolta' nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale che si ripercuotano sugli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, consultazioni urgenti nell'ambito del Comitato di associazione per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~art39 · fonte su Normattiva