Ratifica ed esecuzione degli atti

Art. 53 (All. 1C - Accordo)

o garanzia equivalente 1. Le autorita' competenti hanno la facolta' di fare obbligo ad un richiedente di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente per proteggere il convenuto e le autorita' competenti e per impedire abusi. Tale cauzione o garanzia equivalente non puo' indebitamente dissuadere dal ricorso alle procedure in questione. 2. Qualora in seguito ad una domanda ai sensi della presente sezione l'immissione in libera pratica di merci implicanti disegni industriali, brevetti, topografie o informazioni riservate sia stata sospesa dalle autorita' in base ad una decisione non emessa da un'autorita' giudiziaria o da un'altra autorita' indipendente e il periodo di cui all'articolo 55 sia scaduto senza la concessione di misure provvisorie da parte dell'autorita' abilitata, purche' tutte le altre condizioni per l'importazione siano state soddisfatte il proprietario, l'importatore o il destinatario delle merci in questione ha diritto al loro svincolo dietro deposito di una cauzione di importo sufficiente per proteggere il titolare del diritto da violazioni. Il pagamento di tale cauzione non pregiudica il ricorso agli altri mezzi di cui il titolare puo' avvalersi, restando inteso che la garanzia e' liberata se il titolare non si avvale del diritto di agire entro un ragionevole periodo di tempo.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art53 · fonte su Normattiva