Ratifica ed esecuzione degli atti

Art. 52 (All. 1C - Accordo)

Qualsiasi titolare di un diritto che inizi le procedure di cui all'articolo 51 e' tenuto a fornire sufficienti elementi di prova per dimostrare alle autorita' competenti che ai sensi della legislazione del paese d'importazione sussiste prima facie una violazione di un suo diritto di proprieta' intellettuale e a presentare una descrizione sufficientemente particolareggiata delle merci per consentirne l'immediato riconoscimento da parte delle autorita' doganali. Le autorita' competenti comunicano al richiedente entro un termine ragionevole se hanno accolto o meno la domanda e, qualora spetti ad esse determinarlo, il periodo per il quale le autorita' doganali prenderanno provvedimenti.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art52 · fonte su Normattiva