Ratifica ed esecuzione degli atti

Art. 59 (All. 1C - Accordo)

Fatte salve le altre misure alle quali puo' fare ricorso il titolare del diritto e fatto salvo il diritto del convenuto di promuovere un riesame da parte di un'autorita' giudiziaria, le autorita' competenti hanno la facolta' di ordinare la distruzione o la rimozione delle merci costituenti violazione conformemente ai principi di cui all'articolo 46. Per quanto riguarda le merci contraffatte, le autorita' non consentono la riesportazione tal quali dei prodotti costituenti violazione ne' li destinano ad un diverso regime doganale, fuorche' in circostanze eccezionali.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art59 · fonte su Normattiva