Ratifica ed esecuzione degli atti

Art. 46 (All. 1C - Accordo)

rimedi Al fine di creare un efficace mezzo di dissuasione da atti di violazione, l'autorita' giudiziaria ha la facolta' di ordinare che le merci le quali in base alle sue constatazioni costituiscono violazione di un diritto siano, senza risarcimento di alcun genere, rimosse dai circuiti commerciali in modo da evitare pregiudizi al titolare del diritto oppure, a meno che cio' non sia contrario agli obblighi costituzionali vigenti, distrutte. L'autorita' giudiziaria ha altresi' la facolta' di ordinare che i materiali e gli strumenti principalmente usati nella creazione delle merci costituenti violazione di un diritto siano, senza risarcimento di alcun genere, rimossi dai circuiti commerciali in modo da ridurre al minimo i rischi di ulteriori violazioni. Nell'esaminare tali richieste, si tiene conto del fatto che i provvedimenti ordinati devono essere proporzionali alla gravita' della violazione e si considerano gli interessi dei terzi. Per quanto riguarda le merci contraddistinte da marchi contraffatti, la semplice rimozione del marchio apposto illegalmente non e' sufficiente, tranne in casi eccezionali, per consentire l'immissione delle merci nei circuiti commerciali.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art46 · fonte su Normattiva