Art. 6 (All. 1C - Accordo)
Ai fini della risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo, fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4 nessuna disposizione del presente Accordo puo' essere utilizzata in relazione alla questione dell'esaurimento dei diritti di proprieta' intellettuale.
Testo vigente dal 10 gennaio 1995
