Ratifica ed esecuzione degli atti

Art. 8 (All. 1C - Accordo)

1. In sede di elaborazione o modifica delle loro disposizioni legis- lative e regolamentari i membri possono adottare misure necessarie ad assicurare la tutela dell'alimentazione e della salute pubblica e a promuovere il pubblico interesse in settori d'importanza fondamentale per il loro sviluppo socioeconomico e tecnologico, purche' tali misure siano compatibili con le disposizioni del presente Accordo. 2. Misure appropriate, purche' siano compatibili con le disposizioni del presente Accordo, possono essere necessarie per impedire l'abuso dei diritti di proprieta' intellettuale da parte dei titolari o il ricorso a pratiche che comportino un'ingiustificata restrizione del commerci o pregiudichino il trasferimento internazionale di tecnologia.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art8 · fonte su Normattiva