Ratifica ed esecuzione degli atti

Art. 67 (All. 1C - Accordo)

tecnica Al fine di facilitare l'attuazione del presente Accordo, i paesi industrializzati Membri offrono, su richiesta e a condizioni e modalita' reciprocamente concordate, cooperazione tecnica e finanziaria a favore dei paesi in via di sviluppo e dei pesi meno avanzati Membri. Tale cooperazione comprende l'assistenza nell'elaborazione di leggi e regolamenti sulla protezione e la tutela giurisdizionale dei diritti di proprieta' intellettuale e sulla prevenzione dell'abuso di tali diritti, nonche' sostegno per la creazione o il rafforzamento di uffici o enti nazionali competenti in materia, ivi compresa la formazione di personale.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art67 · fonte su Normattiva