Ratifica ed esecuzione degli atti

Art. 66 (All. 1C - Accordo)

meno avanzati Membri 1. I paesi meno avanzati Membri, a causa delle loro speciali esigenze e necessita', dei loro condizionamenti sul piano economico, finanziario e amministrativo e del loro bisogno di flessibilita' per crearsi una base tecnologica efficiente, non sono tenuti ad applicare le disposizioni del presente Accordo, salvo gli articoli 3, 4 e 5, per un periodo di 10 anni dalla data di applicazione quale definita all'articolo 65, paragrafo 1. Su richiesta di un paese meno avanzato Membro debitamente motivata, il Consiglio TRIPS concede proroghe di tale periodo. 2. I paesi industrializzati Membri offrono incentivi alle imprese e istituzioni dei loro territori per promuovere e incoraggiare trasferimenti di tecnologia verso i paesi meno avanzati Membri in modo da consentir loro di crearsi una base tecnologica solida ed efficiente.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art66 · fonte su Normattiva