del panel 1. A meno che le Parti di una controversia concordino diversamente entro venti giorni dalla data di costituzione del panel, i panel hanno il seguente mandato: "Esaminare, alla luce delle disposizioni pertinenti contenute in (nome dell'Accordo contemplato citato o degli Accordi contemplati citati dalle Parti della controversia), la questione sottoposta al DSB da (nome della Parte) nel documento... e rilevare elementi che possano aiutare il DSB a formulare le raccomandazioni o le decisioni previste in tale/i Accordo/i." 2. I panel analizzano le disposizioni pertinenti all'Accordo contemplato o degli Accordi contemplati citati dalle Parti di una controversia. 3. Nel costituire un panel, il DSB puo' autorizzare il suo Presidente a definire il mandato del panel in consultazione con le Parti della controversia, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. Il mandato in tal modo formulato viene comunicato a tutti i Membri. Qualora si concordi un mandato diverso dal mandato tipo, ciascun Membro puo' sollevare eventuali questioni al riguardo presso il DSB.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~allegato-2-art7 · fonte su Normattiva