del panel 1. A richiesta della Parte che ha sporto reclamo, si costituisce un panel al piu' tardi alla riunione del DSB successiva a quella in cui la richiesta compare per la prima volta all'ordine del giorno del DSB, a meno che in tale riunione il DSB decida all'unanimita' di non costituire un panel 5. 2. La richiesta di costituzione di un panel viene presentata per iscritto e deve indicare se si sono svolte consultazioni, individuare le specifiche misure in questione e contenere una breve sintesi della base giuridica del reclamo sufficiente ad illustrare chiaramente il problema. Qualora il richiedente chieda la costituzione di un panel con un mandato diverso dal mandato tipo, la richiesta scritta comprende il testo del mandato speciale proposto.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~allegato-2-art6 · fonte su Normattiva