ACCORDO SULLE MISURE DI SALVAGUARDIA I Membri, In considerazione dell'obiettivo generale da essi perseguito di migliorare e rafforzare il sistema commerciale internazionale sulla base del GATT 1994; Riconoscendo l'esigenza di chiarire e consolidare la disciplina del GATT 1994, e in special modo le disposizioni dell'articolo XIX (Misure urgenti concernenti l'importazione di prodotti particolari), per ristabilire un controllo di tipo multilaterale sui provvedimenti di salvaguardia ed eliminare le misure che sfuggono a tale controllo; Riconoscendo l'importanza dell'adeguamento strutturale e la necessita' di promuovere, piuttosto che limitare, la concorrenza nei mercati internazionali; e Riconoscendo inoltre la necessita', a tal fine, di un Accordo generale applicabile a tutti i Membri e basato sui principi fondamentali del GATT 1994, Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Disposizione generale Il presente Accordo stabilisce le norme per l'applicazione di misure di salvaguardia, intendendo con cio' le misure previste dall'articolo XIX del GATT 1994.
Testo vigente dal 25 febbraio 1996
