26.1 Il Comitato prende in esame le notifiche nuove e complete presentate a norma dell'articolo XVI, paragrafo 1 del GATT 1994 e dell'articolo 25, paragrafo 1 del presente Accordo, nel corso di sessioni speciali che si terranno ogni tre anni. Le notifiche effettuate nel frattempo (notifiche di aggiornamento) saranno esaminate in occasione delle riunioni periodiche del Comitato. 26.2 Il Comitato esamina le relazioni presentate a norma dell'articolo 25, paragrafo 11, in occasione delle sue riunioni periodiche.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~art26 · fonte su Normattiva