[1]Comitato esecutivo

[2]1. E' istituito un Comitato incaricato di esaminare tutte le questioni di carattere generale relative all'applicazione della presente convenzione.

[3]2. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno. Si riunisce la prima volta non appena la convenzione sara' applicata, come previsto all'articolo 24, paragrafo 4, tra tre Stati membri. Esso sorveglia il funzionamento della convenzione, in particolare l'efficienza degli organi designati a norma dell'articolo 2 e l'attuazione pratica dell'articolo 3, lettere c) e dell'articolo g. Esso riferisce al Consiglio al riguardo entro tre anni della prima riunione nonche' allo scadere di ciascun quinquennio a decorrere da tale data.

[4]3. Il Comitato ha anche il compito di:

  • a)elaborare e aggiornare annualmente un manuale contenente le informazioni fornite dagli Stati membri in conformita' dell'articolo 2, paragrafo 4;
  • b)elaborare un repertorio, nelle lingue ufficiali dell'Unione europee, degli atti che possono essere notificati nell'ambito della presente convenzione.

[5]4. Inoltre, il Comitato puo' formulare proposte intese a:

  • a)accelerare la trasmissione e la notificazione degli atti;
  • b)apportare modifiche al modello di formulario in allegato;
  • c)avviare negoziati riguardanti la revisione della presente convenzione.

Testo vigente dal 16 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422~art18 · fonte su Normattiva